Disegno di legge sul voto all’estero

 Presentato da Tremaglia all’inizio della nuova legislatura

Art. 1
1.      I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti anche nelle
liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella
Circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48
della Costituzione e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione.
2.      Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza
3.      Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di
voto in Italia, e in tal caso votano per la Circoscrizione del territorio
nazionale relativa ella sezione elettorale in cui sono iscritti, previa
opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
4.      Gli elettori di cui al comma 1 residenti in Passi con i quali
l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto
il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia per la
Circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in
cui sono iscritti.

Art 2
1.      Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli
elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano
tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali
strumenti di informazione in lingua dei Paesi di residenza.

Art. 3
1.      Ai fini della presente Legge con l'espressione "uffici consolari"
si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della Legge 24 gennaio 1979,
n.18, e successive modificazioni.

Art. 4
1.      L'opzione per il voto in Italia è comunicata dall'elettore agli
uffici consolari operanti nella Circoscrizione consolare di residenza
tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la
quale il Ministero degli Affari Esteri, attraverso le sue sedi periferiche,
lo ha informato della possibilità di opzione.
2.      E' dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati
anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.
3.      La cartolina è inviata dal Ministero degli Affari Esteri tramite le
sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e
rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla
data di ricevimento.
4.      Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla
cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio
consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data
fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.
5.      In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate
immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5
1.      Il Governo, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, provvede a
realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero,
comprendente apposite liste elettorali permanenti.
2.      Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini
residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il
Ministero dell'Interno notifica l'opzione ai Comuni di ultima residenza in
Italia. I Comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della
prescrizione di cui al presente comma.

Art. 6
1.      Nell'ambito della Circoscrizione Estero sono individuate le
seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
1)      Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e
della Turchia;
2)      America meridionale;
3)      America settentrionale e centrale;
4)      Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.
2.      In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore
mentre gli altri seggi sono distribuiti tre le stesse ripartizioni in
proporzione al numero del cittadini italiani che vi risiedono, secondo
l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma l, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.

Art. 7
1.      Presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla
pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali, è
istituito l'ufficio centrale per la Circoscrizione Estero composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente
della Corte di Appello.

Art. 8
1.      Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei
seggi da assegnare nella Circoscrizione Estero, si osservano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 e 26 del Testo Unico delle
Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e in ogni
caso le seguenti disposizioni:
a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;
b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da
non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
c) le liste dei candidati devono essere presentate alla Cancelleria della
Corte d'Appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2.      Più partiti a gruppi politici possono presentare liste comuni di
candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo
composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3.      Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al
numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore
al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi
formano la lista in ordine alternato.
4.      Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati
nelle Circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9
1.      L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.
L'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato
compreso nella lista prescelta.

Art. 10
1.      Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni
in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il
certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene
altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del
voto, il testo della presente Legge e le liste dei candidati della propria
ripartizione geografica.
2.      Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore
in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di
in elettore.
3.      Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla
data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda
elettorale possono farne richiesta al Capo dell'ufficio consolare,
presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli
elettori all'estero.
4.      Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce
nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce
non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun
segno di riconoscimento.
5.      Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i Capi
degli uffici consolari inviano alla Corte di Appello di Roma i plichi con
le buste pervenute e con la comunicazione del numero degli elettori della
Circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per
via aerea e con valigia diplomatica.
6.      I Capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio del plichi
in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11
1.      Presso l'ufficio centrale per la Circoscrizione Estero è costituito
un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito
di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
dagli elettori. I seggi elettorali in ciascuna sezione sono competenti per
lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera.
L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base
della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la Circoscrizione Estero.
2.      Per la costituzione dei seggi, l'onorario di corrispondere ai
rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello
scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito
l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la
Circoscrizione  Estero.

Art. 12
1.      Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle
liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di
scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 13
1.      Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la
Circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui
all'articolo 6:
a)      determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra
elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti
nell'ambito della ripartizione geografica;
b)      determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La
cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza
riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
c)      precede all'assegnazione dei seggi tra le liste cui alla lettera
a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste
presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale
ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. II risultato rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da
attribuire seno assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati
i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta
cifra elettorale;
d)      proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a
ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria
decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14
1.      Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante,
per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima ripartizione geografica a1 candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre
elettorali individuali.

Art. 15
1.      Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite
intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di
cittadinanza italiana.
2.      I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse
leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

Art. 16
1.      Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal
Testo Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei Deputati,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le
sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo Testo Unico, in caso di
voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2.      Chi, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum,
vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000
a lire 500.000.

Art. 17
1.      Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile,
concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei
Paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:
a)      che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di
parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di
riunione e di propaganda politica;
b)      che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni
di libertà e di segretezza;
c)      che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per
i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in
conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste della
presente Legge, compresa la propaganda elettorale.
2.      II Ministro degli Affari Esteri informa il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Ministro dell'Interno delle intese concluse, che entrano
in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
3.      Le disposizioni della presente Legge riguardanti il voto per
corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti dei Paesi
con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1.
Ad essi si applicane le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

Art. 18
1.      Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117
del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
Deputati, approvato con Decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della Legge
26 maggio 1969, n. 241.
2.      Gli elettori residenti nei Paesi in cui non vi sono rappresentanze
diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo
del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita
istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del
biglietto di viaggio.

Art. 19
1.      Il prima comma dell'articolo 55 del Testo Unico delle Leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in
Italia, inviare il voto per iscritto".

Art. 20
1.      Al fine di individuare nelle Circoscrizioni della Camera dei
Deputati i seggi da attribuire alla Circoscrizione Estero, si applica
l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i Collegi
uninominali di ciascuna Circoscrizione già definiti in applicazione della
Legge vigente.
2.      Al fine di individuare nelle Regioni i seggi del Senato da
attribuire alla Circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto
dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i Collegi uninominali
di ciascuna Regione già definiti in applicazione della Legge vigente.

Art. 21
1.      I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1,
comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2.      Ai fini di cui al comma 1, alla Legge 25 maggio 1970, n. 352, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole "di un Comune della
Repubblica", sono inserite le seguenti: "e nelle liste elettorali
dell'Anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero".
b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro
iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe unica dei cittadini
italiani residenti all'estero";
c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione
viene fatta dal Console d'Italia competente"
d) all'articolo 8, sesto comma, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la
loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe unica dei cittadini
italiani residenti all'estero"
e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle
disposizioni della Legge in materia di esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero".

Art. 22
1.      La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'Interno provvede alla formazione, revisione e conservazione degli
elenchi degli elettori italiani residenti all'estero desumendo i relativi
dati dall'anagrafe centrale degli italiani residenti all'estero.

Art. 23
1.      La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'Interno, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7,
entro il diciottesimo giorno precedente la data delle elezioni trasmette al
Ministero degli Affari Esteri un elenco degli elettori che votano per
corrispondenza.
2.      Tre esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno,
agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero.
3.      La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'lnterno provvede altresì, entro lo stesso giorno, a trasmettere al
Ministero degli Affari Esteri, per ciascuno degli elettori compresi
nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso contenente il materiale
necessario per l'esercizio del diritto di voto, indicato dal regolamento di
cui all'articolo 22.  (Inform)